L’accesso civico è disciplinato dall’art. 5 del D.Lgs 33/2013. Esso comporta il diritto di chiunque di richiedere i dati, le informazioni e il documento che le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di pubblicare, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
Accesso civico generalizzato Che cos’è: L’accesso civico generalizzato è esercitabile relativamente ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, ossia per i quali non sussista uno specifico obbligo di pubblicazione. Oggetto dell’accesso possono essere anche le informazioni detenute dalle p.a. Scopo dell’accesso civico generalizzato è favorire diffuse »