Ultima modifica: 24 marzo 2017

Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati

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Riferimenti Normativi


Dlgs 33/2013 – Articolo 35, comma 3 – Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l’acquisizione d’ufficio dei dati
3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel sito istituzionale:
a) i recapiti telefonici e la casella di posta elettronica istituzionale dell’ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l’accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti ai sensi degli articoli 43, 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
b) le convenzioni-quadro volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati di cui all’articolo 58 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
c) le ulteriori modalità per la tempestiva acquisizione d’ufficio dei dati nonché per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive da parte delle amministrazioni procedenti.

24 marzo 14 Documento Trasparenza

Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d’ufficio dei

I dati richiamati dal presente articolo sono di competenza di ciascun ufficio nell’ambito dello svolgimento dell’apposito procedimento amministrativo. Pertanto, in Tipologie di Procedimento sono reperibili i riferimenti inerenti il numero di telefono e l’indirizzo di posta elettronica dei referenti di procedimento.