Ultima modifica: 28 marzo 2017

Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali

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Riferimenti Normativi


Art. 28 c. 1 – Pubblicità dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali e provinciali
1. Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le province pubblicano i rendiconti di cui all’articolo 1, comma 10, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell’impiego delle risorse utilizzate. Sono altresì pubblicati gli atti e le relazioni degli organi di controllo.

28 marzo 17 Documento Trasparenza

A partire dall’anno 2015, la Provincia di Prato non ha stanziato risorse in Bilancio per l’attività dei gruppi consiliari.